{"id":166,"date":"2018-05-02T11:01:59","date_gmt":"2018-05-02T09:01:59","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/sitoassoconcorsi\/?page_id=166"},"modified":"2018-05-16T16:07:02","modified_gmt":"2018-05-16T14:07:02","slug":"statuto-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.assoconcorsi.it\/index.php\/statuto-2\/","title":{"rendered":"statuto"},"content":{"rendered":"<p>Associazione Italiana delle Societ\u00e0 e dei Consulenti esperti in MANIFESTAZIONI A PREMIO ed in Promozioni Commerciali<\/p>\n<p><strong>COSTITUZIONE e\u00a0 SCOPO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1 <\/strong>&#8211; E&#8217; costituita con sede in Milano, Via Giovanni da Udine, 34 &#8211; l\u2019Associazione Italiana delle Societ\u00e0 e dei Consulenti esperti in MANIFESTAZIONI A PREMIO ed in Promozioni Commerciali, denominata anche in forma abbreviata \u201cASSOCONCORSI\u201d. L&#8217;Associazione \u00e8 senza fini di lucro.<\/p>\n<p><strong>Art. 2<\/strong> &#8211;\u00a0 Con riferimento alla materia delle manifestazioni a premio e delle promozioni commerciali in genere ad esse collegate (di seguito semplicemente \u201cil settore\u201d) ha lo scopo di:<\/p>\n<p>a) studiare, coordinare e mettere in atto i mezzi pi\u00f9 idonei per il potenziamento e la tutela dell\u2019attivit\u00e0 dei Soci;<\/p>\n<p>b) promuovere lo studio di leggi ed ordinamenti per il miglioramento della normativa del settore;<\/p>\n<p>c) promuovere i rapporti con le Istituzioni preposte alla regolamentazione ed al controllo del settore;<\/p>\n<p>d) promuovere l\u2019osservanza di standard operativi comuni fra i Soci, idonei tra l\u2019altro, a garantire alle aziende che si avvalgono dei servizi degli associati il rispetto della normativa del settore;<\/p>\n<p>e) promuovere i rapporti con le altre Associazioni del settore.<\/p>\n<p><strong>DOTAZIONE PATRIMONIALE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 3<\/strong> &#8211;\u00a0 Ogni Socio, ad esclusione dei Soci onorari, \u00e8 tenuto a versare annualmente una quota determinata, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, in base al bilancio preventivo approvato dall\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 determinare quote diverse per ciascuna categoria di Soci, anche proporzionalmente al volume d\u2019affari di ciascuno di essi. I proventi finanziari dell\u2019Associazione possono inoltre derivare dalle seguenti fonti:<\/p>\n<p>a) Proventi derivanti da pubblicazioni o da servizi comunque forniti;<\/p>\n<p>b) Contributi da imprese e privati;<\/p>\n<p>c) Contributi dello Stato o di altri Enti pubblici;<\/p>\n<p>d) Tutti i beni comunque acquisiti dall\u2019Associazione<\/p>\n<p><strong>SOCI<\/strong><\/p>\n<p>Possono richiedere di essere iscritti all\u2019Associazione tutti gli operatori con comprovata pluriennale esperienza nel settore.<\/p>\n<p>Il numero dei soci \u00e8 illimitato.<\/p>\n<p><strong>Art. 4<\/strong> &#8211; La compagine associativa \u00e8 costituita dalle seguenti categorie:<\/p>\n<p>&#8211; Soci fondatori<\/p>\n<p>&#8211; Soci ordinari<\/p>\n<p>&#8211; Soci aggregati<\/p>\n<p>&#8211; Soci onorari<\/p>\n<p>Ai fini della ricomprensione in una delle categorie di cui sopra \u00e8:<\/p>\n<p>&#8211; Socio fondatore: il Socio intervenuto all\u2019atto costitutivo dell\u2019associazione<\/p>\n<p>&#8211; Socio ordinario: quello che si iscrive dopo l\u2019atto costitutivo e svolge prevalentemente la propria attivit\u00e0 nell\u2019ambito del settore.<\/p>\n<p>&#8211; Socio aggregato: persona, ente o societ\u00e0 che non rientra nelle sopracitate categorie, ma svolge un&#8217;attivit\u00e0 attinente al settore.<\/p>\n<p>&#8211; Socio onorario: persona, ente o societ\u00e0 che si sia distinta nel settore e\/o a favore dell\u2019associazione; l\u2019ammissione avviene esclusivamente su indicazione unanime del Consiglio Direttivo in carica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tutti i soci hanno pari diritti, compreso il diritto di voto per l&#8217;approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell&#8217;Associazione.<\/p>\n<p>E\u2019 esclusa\u00a0 ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa.<\/p>\n<p>La quota associativa non \u00e8 trasmissibile, se non a causa di morte, e non \u00e8 rivalutabile.<\/p>\n<p>L\u2019ammissione dei Soci, per tutte le categorie, \u00e8 deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, su domanda dell\u2019interessato e previo accertamento della sussistenza dei requisiti necessari, ivi compresi quelli di moralit\u00e0 e solvibilit\u00e0 nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 determinare, per ciascun nuovo Socio ammesso, il versamento di una quota di ammissione.<\/p>\n<p><strong>Art. 5<\/strong> &#8211; I Soci, a qualunque categoria appartengano, cessano di far parte dell\u2019Associazione:<\/p>\n<p>a) per decadenza: quando non esplichino pi\u00f9 le attivit\u00e0 per le quali sono stati ammessi all\u2019Associazione o qualora non venga pagata la quota nei termini fissati dal Consiglio e, sollecitato, non vi provveda entro quindici giorni solari.<\/p>\n<p>b) per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata; in tal caso il recesso avr\u00e0 decorrenza immediata, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l\u2019anno in corso; in caso di recesso la quota non \u00e8 rimborsabile;<\/p>\n<p>c) per esclusione: quando incorrano in qualsiasi inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.<\/p>\n<p>Sulla decadenza e sull\u2019esclusione delibera insindacabilmente, sentito il Socio interessato, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.<\/p>\n<p><strong>ORGANI DELL\u2019ASSOCIAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 6<\/strong> &#8211; Sono organi dell\u2019Associazione:<\/p>\n<p>a) l&#8217;Assemblea dei Soci<\/p>\n<p>b) il Consiglio Direttivo<\/p>\n<p>c) il Presidente dell&#8217;Associazione<\/p>\n<p>d) i Revisori, nella misura di 3 (tre) membri, se nominati<\/p>\n<p>e) il Collegio dei Probiviri, nella misura di 3 (tre) membri, se nominati<\/p>\n<p><strong>ASSEMBLEA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 7<\/strong> &#8211; L\u2019Assemblea dei Soci \u00e8 l\u2019organo sovrano dell\u2019Associazione ed \u00e8 costituita da tutti i Soci.\u00a0 L\u2019Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all\u2019anno.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea:<\/p>\n<p>&#8211; determina le direttive di carattere generale per il raggiungimento degli scopi statutari;<\/p>\n<p>&#8211; determina e nomina i componenti del Consiglio Direttivo;<\/p>\n<p>&#8211; approva il preventivo d\u2019esercizio;<\/p>\n<p>&#8211; approva il conto consuntivo dell\u2019esercizio.<\/p>\n<p>Possono partecipare all\u2019Assemblea, in proprio o per delega, tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea \u00e8 convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere pi\u00f9 anziano, sia presso la sede sociale che altrove, ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o almeno una volta all\u2019anno, entro 4 (quattro) mesi dal termine di ogni anno solare.<\/p>\n<p>Nella convocazione dell\u2019assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l\u2019ora dell\u2019adunanza e l\u2019elenco delle materie da trattare.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea potr\u00e0 essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.<\/p>\n<p>La convocazione avverr\u00e0 previo invio di lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata.<\/p>\n<p>L\u2019Assemblea delibera su qualsivoglia argomento che il Consiglio Direttivo o i Soci riterranno di sottoporre alla medesima.<\/p>\n<p><strong>Art. 8<\/strong> &#8211; In prima adunanza l\u2019Assemblea ordinaria \u00e8 validamente costituita quando sia presente almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei Soci, in regola con il pagamento dei contributi associativi per l\u2019anno precedente, l\u2019Assemblea straordinaria quando siano presenti almeno i due terzi dei Soci.<\/p>\n<p>In seconda convocazione l\u2019Assemblea ordinaria \u00e8 validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti; l\u2019Assemblea straordinaria invece quando siano presenti almeno la met\u00e0 dei Soci.<\/p>\n<p><strong>Art. 9<\/strong> &#8211; Ciascun Socio ha diritto ad un voto.<\/p>\n<p>E\u2019 ammesso l\u2019intervento ed il voto per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Non \u00e8 consentito il cumulo di deleghe in numero superiore a 5 (cinque).<\/p>\n<p>Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, ovvero, su richiesta anche di un solo Socio, per scrutinio segreto.<\/p>\n<p>Le deliberazioni dell\u2019Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza dei Soci presenti.<\/p>\n<p>Le deliberazioni dell\u2019Assemblea straordinaria sono valide se prese a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.<\/p>\n<p><strong>CONSIGLIO DIRETTIVO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 10<\/strong> &#8211; Il Consiglio Direttivo \u00e8 composto da un numero variabile di componenti, da 5 a 9, determinato dall\u2019assemblea in sede di elezione dell\u2019organo amministrativo, eletti dai Soci. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica massimo 3 (tre) anni e possono essere rieletti.<\/p>\n<p><strong>Art. 11<\/strong> &#8211; I Soci, provvedono per votazione, con l\u2019osservanza delle formalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 4 e dall\u2019articolo 9, alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo. Sono eletti i candidati pi\u00f9 votati.<\/p>\n<p>I componenti del Consiglio Direttivo nomineranno nel proprio ambito, per votazione segreta, il Presidente, il quale potr\u00e0 essere rieletto a tale carica per non pi\u00f9 di 2 (due) volte consecutive, un Vice Presidente, un segretario ed un tesoriere, che resteranno in carica massimo 3 (tre) anni e potranno essere rieletti.<\/p>\n<p>Il voto del Presidente \u201cin caso di parit\u00e0\u201d prevale.<\/p>\n<p><strong>Art. 12<\/strong> &#8211; Il Consiglio Direttivo \u00e8 convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o dal consigliere pi\u00f9 anziano, per mezzo di lettera raccomandata (o raccomandata a mano), o telegramma, o posta elettronica certificata, contenente l\u2019ordine del giorno, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione. Potr\u00e0 essere inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.<\/p>\n<p><strong>Art. 13<\/strong> &#8211; Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando risulti presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parit\u00e0 e non raggiungendosi la maggioranza richiesta dopo 3 (tre) votazioni sullo stesso argomento, le deliberazioni in ordine allo stesso argomento dovranno essere demandate all\u2019Assemblea di pi\u00f9 prossima convocazione.<\/p>\n<p>I consiglieri che, durante un anno sociale, non assistano, senza giustificato motivo, a 3 (tre) riunioni del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dall\u2019ufficio.<\/p>\n<p><strong>Art. 14<\/strong> &#8211; Il Consiglio Direttivo esercita le azioni ed assume i provvedimenti riconosciuti utili ed opportuni, in esecuzione delle direttive formulate dall\u2019Assemblea, per il conseguimento degli scopi dell\u2019Associazione; esamina il bilancio preventivo e rivede il consuntivo da sottoporre all\u2019approvazione dei Soci.<\/p>\n<p>L\u2019adozione del regolamento ed eventuali modifiche dello stesso da proporre all\u2019Assemblea, dovranno essere deliberate con voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.<\/p>\n<p>I membri del Consiglio Direttivo che hanno approvato la\/e delibera\/e rispondono personalmente in solido fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi in attuazione di dette delibere.<\/p>\n<p><strong>Art. 15<\/strong> \u2013 Qualora un componente del Consiglio cessi dalla sua carica per qualsivoglia ragione, in sua sostituzione, entrer\u00e0 di diritto a far parte del Consiglio quello fra i candidati consiglieri non eletti che abbia ricevuto il maggior numero di voti in successione di graduatoria. Il nuovo consigliere rester\u00e0 in carica sino alla data di scadenza prevista per gli altri consiglieri. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l\u2019Assemblea dei Soci dovr\u00e0 provvedere per votazione alla nomina dei nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.<\/p>\n<p><strong>IL PRESIDENTE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 16<\/strong> &#8211; Il Presidente rappresenta l\u2019Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, egli dovr\u00e0 possedere requisiti di onorabilit\u00e0 professionalit\u00e0 ed indipendenza per la nomina alla carica di amministratore, lo stesso non potr\u00e0 avere incarichi analoghi, in altre associazioni con medesimi\u00a0 scopi.<\/p>\n<p>In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo stesso \u00e8 sostituito dal Vice Presidente.<\/p>\n<p>Il Presidente provvede a far dare attuazione alle delibere dell\u2019Assemblea e del Consiglio Direttivo, spettando allo stesso la firma sugli atti sociali.<\/p>\n<p><strong>REVISORI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 17<\/strong> &#8211; I Revisori, se nominati dall\u2019Assemblea, devono verificare periodicamente e comunque ogni 6 (sei) mesi la contabilit\u00e0 dell\u2019Associazione e sono responsabili verso i Soci, in solido con il Consiglio Direttivo, della veridicit\u00e0 dei bilanci presentati per l\u2019approvazione dell\u2019Assemblea.<\/p>\n<p><strong>COLLEGIO DEI PROBIVIRI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 18<\/strong> &#8211; Il Collegio dei Probiviri, se nominati dall\u2019Assemblea, si riunisce per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del suo membro pi\u00f9 anziano per et\u00e0 e procede alla nomina di un Presidente. Le successive convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata o telegramma inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.<\/p>\n<p>Il Collegio dei Probiviri si riunisce a seguito di segnalazione del Consiglio Direttivo o dei revisori ovvero di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti, per deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri il proprio parere nei casi di accertamento della sussistenza dei gravi motivi tali da comportare l\u2019esclusione di un Socio, salva comunque la delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 altres\u00ec demandare al Collegio dei Probiviri la soluzione di controversie eventualmente sorte fra i Soci, per le soluzioni delle quali sia stato investito in qualit\u00e0 di arbitro. In tal caso il Collegio dei Probiviri decider\u00e0 secondo equit\u00e0.<\/p>\n<p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono sempre inappellabili.<\/p>\n<p><strong>BILANCIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 19<\/strong> &#8211; L\u2019esercizio sociale inizia il 1\u00b0 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.<\/p>\n<p>Il bilancio consuntivo o rendiconto economico deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall\u2019Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale.<\/p>\n<p>E\u2019 fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o capitali durante la vita dell\u2019Associazione, salvo che non siano imposte dalla legge.<\/p>\n<p><strong>DURATA DELL&#8217;ASSOCIAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 20<\/strong> &#8211; La durata dell\u2019Associazione \u00e8 stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potr\u00e0 essere prorogata. L\u2019Associazione verr\u00e0 messa in liquidazione qualora non possa raggiungere lo scopo per la quale \u00e8 stata costituita o quando il suo scioglimento venga deliberato dai soci in Assemblea. In caso di scioglimento\u00a0 per qualunque causa, vi sar\u00e0 obbligo di devolvere il patrimonio dell\u2019ente, ad altra associazione avente fine analogo o fine di pubblica utilit\u00e0, sentito l\u2019organismo di controllo di cui all\u2019art. 3 comma 190 della legge 23\/12\/1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.<\/p>\n<p><strong>DISPONIBILITA&#8217; FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 21<\/strong> &#8211; Per quanto non previsto nel presente statuto si far\u00e0 riferimento alle disposizioni di legge.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Associazione Italiana delle Societ\u00e0 e dei Consulenti esperti in MANIFESTAZIONI A PREMIO ed in Promozioni Commerciali COSTITUZIONE e\u00a0 SCOPO Art. 1 &#8211; E&#8217; costituita con sede in Milano, Via Giovanni da Udine, 34 &#8211; l\u2019Associazione Italiana delle Societ\u00e0 e dei Consulenti esperti in MANIFESTAZIONI A PREMIO ed in Promozioni Commerciali, denominata anche in forma abbreviata &hellip; 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